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PRELEVAMENTI DEI SOCI ECCEDENTI GLI UTILI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE COSTITUISCONO REDDITO: AD AFFERMARLO LA CASSAZIONE

02 Lug 2024

La Corte di Cassazione con un ordinanza pubblicata lo scorso 6 giugno 2024, ha preso in esame una situazione molto frequente nella prassi: quella del prelevamento, effettuato dai soci, di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone (nel caso esaminato la società è una SAS, ma analoghe valutazioni possono valere per una SNC).
Il punto essenziale, per inquadrare correttamente la questione, è costituito da un fatto: se le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti dalla società.
Se infatti i prelevamenti eccedono gli utili conseguiti dalla società, non potendo tali somme prelevate rappresentare utili, richiederanno un diverso inquadramento fiscale.
L’articolo 2303 del Codice Civile che si riferisce alle Società in nome collettivo, infatti, prescrive il divieto di ripartire ai soci di società di persone somme che non siano per utili realmente conseguiti.
In conseguenza del rinvio previsto dall’articolo 2305 del medesimo codice tale divieto può essere esteso anche alle Società in accomandita semplice.
Nell’ordinanza la Suprema Corte ha chiarito che la valutazione non può prescindere da una analisi del caso concreto.
Infatti le somme prelevate che eccedono gli utili da un punto di vista tributario possono essere ricondotte a un prestito effettuato dalla società nei confronti dei soci oppure a prelevamenti di natura reddituale.
La riqualificazione delle somme prelevate, ricondotte a una delle 2 fattispecie, in sede di contenzioso effettuata dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere supportata dalla valutazione di indizi che dovranno essere precisi e concordanti.
Nel caso specifico, che può essere assunto come esempio anche per la generalità dei casi, indizi determinanti come la mancanza della corresponsione degli interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate da parte dei soci, sono stati considerati elementi sufficienti a permettere di escludere che le somme potessero costituire un prestito effettuato dalla società ai soci.
Definito ciò, l’inquadramento come somme di natura reddituale di tali prelevamenti costituisce una diretta conseguenza; con maggiore precisione, tali somme sono state considerate redditi di lavoro autonomo occasionale e, come tali, tassati in capo ai soci tra i redditi diversi.

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