L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di detrazioni per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica e anche con riguardo alla cessione del credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi in esame.
In particolare, nella Risposta all’istanza di interpello del 22 maggio 2020, n. 137, l’Agenzia ha chiarito che:
L’Agenzia ha inoltre ricordato che la detrazione sisma+ecobonus è alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento. Pertanto l’agevolazione spetterà solo qualora vi siano tutti i requisiti necessari per le due detrazioni che sostituisce, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche degli edifici ove si effettuano gli interventi (impianti di riscaldamento funzionanti).
Inoltre, laddove gli interventi in questione di sisma+ecobonus possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle medesime spese, ad una sola delle predette detrazioni.
Nella successiva Risposta ad interpello (n. 138 dello stesso giorno), l’Agenzia ha inoltre specificato che la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro per ciascuna delle unità immobiliari (nel caso specifico 3), costituenti inizialmente l’edificio “recuperato”.
Allo stesso modo, l’Agenzia si è pronunciata mediante Risposta (n. 139 del 22 maggio 2020) a un terzo interpello di un contribuente che, in qualità di unico proprietario di un immobile costituito da 13 sub con relative parti comuni, intende effettuare sull’edifico interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, che comportano l’adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico applicando le detrazioni c.d. “sisma+ecobonus” e avvalendosi della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi che verranno effettuati.