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PROFESSIONISTI CON CASSA E GESTIONE SEPARATA: QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE

02 Lug 2024

La scorsa settimana l’INPS con un messaggio è tornato sul tema della gestione separata obbligatoria in alcuni casi anche per i professionisti con cassa ordinistica.
I chiarimenti si sono resi necessari alla luce di alcune sentenze della Corte Costituzionale, in particolare le sentenze n. 104 del 2022, n. 238 del 2022 e n. 55 del 2024.
Ricordiamo che la Gestione separata è un sistema previdenziale che in generale riguarda i lavoratori autonomi e professionisti che non sono coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
L’obbligo include però anche i professionisti con cassa previdenziale dell’ordine di riferimento quando non siano obbligati per varie ragioni ad alcuni versamenti. Per esempio, avvocati con redditi inferiori a una certa soglia non devono iscriversi alla Cassa Forense e versare i relativi contributi, per cui devono versare contributi alla Gestione separata.
Lo stesso vale per ingegneri e architetti che, per motivi di altra iscrizione a previdenza obbligatoria, non versano i contributi a Inarcassa.
Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, la Corte ha stabilito che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si estende anche ai professionisti che, nonostante l’iscrizione ad un albo, non sono tenuti a contribuire alla relativa cassa previdenziale. Questa sentenza ha sottolineato l’importanza della “universalizzazione” della tutela previdenziale, garantendo copertura a tutti coloro che non sono già assicurati da altre forme obbligatorie di previdenza.
Successivamente, la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 la Consulta ha ulteriormente confermato che sia i lavoratori autonomi senza albo sia quelli iscritti ad albi ma non alla relativa cassa previdenziale devono iscriversi alla Gestione separata. Questo principio è applicabile indipendentemente dai motivi della mancata iscrizione alla cassa, che possono essere sia la non integrazione dei requisiti necessari, sia il divieto derivante dall’iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza.
Un aspetto critico risolto dalla Corte riguarda le sanzioni civili per l’omessa iscrizione.
In particolare, l’articolo 18, comma 12, del DL 98/2011, convertito nella legge 111/2011, non prevedeva esoneri per le sanzioni civili per chi, pur tenuto a iscriversi alla Gestione separata, non lo aveva fatto prima dell’entrata in vigore del decreto. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati e nella sentenza n. 55/2024 per ingegneri e architetti ha dichiarato l’illegittimità di questa norma, sancendo che questi professionisti devono essere esonerati dalle sanzioni per il periodo antecedente l’entrata in vigore del DL 98.

L’INPS, nel suo messaggio, ha anche affrontato il tema della prescrizione dei contributi oggetto di molti contenziosi chiarendo che, secondo la giurisprudenza consolidata, il termine di prescrizione di 5 anni decorre dalla data prevista per il pagamento, tenendo conto che tale termine può essere prorogato da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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