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AREE IDONEE ALLE RINNOVABILI: LE REGIONI HANNO 6 MESI PER INDIVIDUARLE

10 Lug 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina l’individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il Decreto aree idonee DM 21 giugno 2024 ottempera agli obblighi imposti dalla Direttiva europea 2018/2001/UE e dal Regolamento (UE) 2021/1119 che promuovono l’uso dell’energia da fonti rinnovabili e stabiliscono il quadro per il raggiungimento della neutralità climatica.

In primo luogo, il Decreto aree idonee ripartisce tra le Regioni e le Province autonome la potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per installare entro il 2030 una potenza aggiuntiva di 80 GW rispetto al 31 dicembre 2020, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto Fit for 55, anche alla luce del pacchetto Repower UE.

Il Decreto aree idonee stabilisce principi e criteri omogenei per individuare superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, in linea con il principio della neutralità tecnologica.

Le Regioni e le Province Autonome, coinvolgendo gli enti locali, hanno 180 giorni di tempo per individuare:
– superfici e aree idonee, sulle quali è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse;
– superfici e aree non idonee, aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti;
– superfici e aree ordinarie, ovvero tutte le altre, nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al Dlgs 28/2011 e ss.mm.ii.;
– aree in cui è vietata l’installazione di fotovoltaico a terra, cioè le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del Dlgs 199/2021.

Decreto aree idonee alle rinnovabili
Relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, il Decreto aree idonee indica alle Regioni specifici principi e criteri finalizzati a rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il suo potenziale di sviluppo.

Nell’individuazione delle aree idonee, le Regioni devono privilegiare la massimizzazione delle aree, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle aree agricole e forestali, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, l’uso di superfici di strutture edificate e aree a destinazione industriale, artigianale e per servizi e logistica.

Le Regioni potranno classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto.

Per ciascuna regione e provincia autonoma è tracciata la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi si tiene conto degli impianti nuovi o ristrutturati e off-shore di nuova costruzione, entrati in esercizio dal 2021.

Anche gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici concorrono al raggiungimento degli obiettivi, con una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione.

Il Ministero dell’Ambiente, con il supporto del GSE e del RSE, monitorerà l’adozione delle leggi regionali e verificherà annualmente la potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita.

Un osservatorio analizzerà l’andamento delle installazioni e proporrà modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, supportando lo scambio di buone pratiche e monitorando l’attuazione delle leggi regionali.

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