Con l’istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 55/E del 2020 riguardo all’assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all’ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.
In merito all’utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale è stato chiarito che, “considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità”.
Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia nella fase della contribuzione ai fondi di previdenza complementare, non concorrendo al raggiungimento del limite ordinario annuo di deducibilità dal reddito pari a euro 5.164,57, sia al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione. A riguardo, nella circolare 29.03.2018, n. 5/E, è stato precisato che entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest’ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che nell’ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro, non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale. Quest’ultimo provvede a comunicare l’ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.
L’Istante precisa che i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ”Prospetto della situazione contributiva individuale” consultabile dai dipendenti nell’area riservata del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell’Istante, l’onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare, quindi, superfluo oltreché essere penalizzante per gli stessi dipendenti in caso di dimenticanza del suo assolvimento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall’obbligo di comunicazione.
In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione
L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione dell’Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall’obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.
Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.