La scorsa settimana è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.
L’articolo 1 è finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina, garantire l’approvvigionamento di materie prime agricole e sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, il settore vitivinicolo, il settore florovivaistico, la pesca e l’acquacoltura, vediamo i dettagli.
Dl agricoltura: le misure sui mutui e altre proroghe
Si prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che:
• hanno subito un calo del volume d’affari di almeno il 20%,
• o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30%,
• o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20% delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023.
In particolare, viene prevista:
• la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024,
• la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti,
• il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall’ISMEA.
Inoltre, si prevede l’incremento di 1 milione di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021.
I criteri per l’assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni.
Con le modifiche approvate dal Senato, con il fine di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole, attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro, sono stati aggiunti i commi da 4 bis a 4-quater, (del settore olivicolo – oleario, di quello agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino).
Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.
Si prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione.
Infine si prevede la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis.