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UTILIZZO CREDITO TRANSIZIONE 5.0: REGOLE MIMIT

 

 

 

03 Set 2024

Il credito d’imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La compensazione è possibile solo trascorsi 5 giorni da tale trasmissione e dopo che il GSE ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito spettante.
Il credito è utilizzabile solo decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione.
Tale comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento da parte dell’impresa.
Qualora rispetto a quanto inizialmente certificato siano state apportate modifiche al progetto queste devono essere documentate nella certificazione ex post.
Non è possibile includere modifiche sostanziali, come ad esempio l’aggiunta di nuove tipologie di beni o variazioni significative nel perimetro del progetto.
In caso di modifiche sostanziali, l’impresa deve rinunciare alla comunicazione di agevolazione e, eventualmente, presentare una nuova richiesta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. Se non utilizzato entro tale data, può essere riportato e utilizzato in 5 quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti per i crediti da quadro RU (250.000 euro) e per la compensazione nel modello F24 (2 milioni di euro).
Inoltre, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, non si applica.
Il credito non può essere ceduto o trasferito.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini dei rapporti di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR.

 

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