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TRASPORTI INTERNAZIONALI, RINNOVO E CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI CEMT PER IL 2025

 

04 Set 2024

Le imprese di trasporti internazionali che operano verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono rispettare le scadenze per il rinnovo e la conversione delle autorizzazioni necessarie ai trasporti internazionali per il 2025.
Il 30 settembre 2024 è prevista la scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per i trasporti verso Paesi non-UE.
Per il 31 ottobre 2024 è stabilito il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di partecipazione alla graduatoria CEMT per l’anno 2025.

Come ottenere le autorizzazioni ai trasporti internazionali CEMT
I criteri per ottenere le autorizzazioni per i trasporti internazionali CEMT sono definiti nel Decreto dirigenziale 11 settembre 2015, n.149 (cfr. circolare n. 7.188 del 28 settembre 2015).

Graduatoria CEMT trasporti internazionali
Le imprese che non hanno precedentemente effettuato trasporti nell’area non-UE, comprese quelle che non hanno mai richiesto autorizzazioni bilaterali a viaggio, entreranno in graduatoria con il solo punteggio dato dai veicoli disponibili, variabile in base alla classe Euro V ed Euro VI.
Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni CEMT per graduatoria nel 2024 e non le hanno utilizzate (media di 1 percorso al mese) non potranno ottenere il rinnovo delle stesse per il 2025, ma potranno partecipare alla graduatoria presentando domanda entro il 31 ottobre 2024.

Per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT:
È necessario aver effettuato almeno 11 percorsi nei primi 11 mesi dell’anno (media di 1 percorso al mese) con il permesso multilaterale CEMT.
L’impresa deve disporre di veicoli di classe Euro V ed Euro VI, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT richieste per il rinnovo.

Restituzione dei fogli CEMT e autorizzazioni a viaggio
La restituzione dei fogli contenuti nei libretti di viaggio utilizzati per i trasporti internazionali deve essere effettuata entro 15 giorni del mese successivo all’uso.

Per il rinnovo delle autorizzazioni a viaggio con assegnazione fissa:
È richiesto un minimo di 24 percorsi per relazione di traffico (media di 2 percorsi al mese), considerando i viaggi effettuati da ottobre dell’anno precedente a settembre dell’anno in corso.
Le autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa saranno rilasciate in 2 quote, con la seconda disponibile solo dopo l’utilizzo di almeno il 40% della prima, e comunque entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
Le autorizzazioni trasporti internazionali CEMT a viaggio a titolo precario possono essere ottenute durante tutto l’anno, previa presentazione di apposita domanda. La quantità di autorizzazioni ottenibili è proporzionale al parco veicolare di proprietà dell’impresa, in quanto la locazione di veicoli non è ammessa negli accordi bilaterali. Le imprese che hanno ottenuto e utilizzato autorizzazioni a titolo precario possono richiedere la conversione in assegnazione fissa per l’anno successivo, a condizione di aver effettuato almeno 24 percorsi per relazione di traffico.

Scadenze restituzione dei permessi bilaterali trasporti internazionali CEMT
Le autorizzazioni trasporti internazionali CEMT bilaterali utilizzate nel 2024 saranno valide per il rinnovo o la conversione solo se restituite al Ministero dei Trasporti entro e non oltre il 15 ottobre 2024. Le autorizzazioni utilizzate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente alla domanda di rinnovo o conversione devono essere restituite entro il 15 marzo dell’anno successivo al loro rilascio.
Per la domanda di rinnovo o conversione 2025, i viaggi effettuati da ottobre 2023 a settembre 2024 devono essere restituiti entro:
15 marzo 2024 per i viaggi effettuati da ottobre a dicembre 2023
15 ottobre 2024 per i viaggi effettuati da gennaio a settembre 2024
È obbligatorio restituire tutte le autorizzazioni trasporti internazionali CEMT ottenute dalle imprese di autotrasporti, utilizzate o meno, una volta scadute. La mancata restituzione comporterà la sospensione della richiesta di ulteriori titoli per l’anno successivo.
Non è più possibile effettuare pagamenti tramite i bollettini postali n.9001 (diritto fisso) e n.4028 (diritto di bollo). I diritti dovuti al Ministero dei Trasporti devono essere pagati esclusivamente tramite il Portale dell’Automobilista o tramite il sistema PagoPA.

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