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CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI: IL DL SALVAINFRAZIONI TOGLIE IL LIMITE AI RISARCIMENTI

 

24 Set 2024

Il Decreto Legge Salva infrazioni Ue 131/2024, approvato lo scorso 6 settembre dal Consiglio dei ministri e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche legislative in tema di lavoro, reintroduce risarcimenti potenzialmente illimitati nei casi di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati dal giudice a tempo indeterminato.
La modifica riguarda in particolare l’articolo del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 che aveva introdotto limitazioni all’indennità risarcitoria per i lavoratori nei casi in cui i contratti a termine si protraggano oltre i limiti di legge, e il lavoratore dimostri di aver subito per questo un maggior danno.
La normativa precedente, introdotta nel 2015, prevedeva che in caso di utilizzo illecito del contratto a termine, oltre all’obbligatoria trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avesse diritto ad o un indennizzo tra 2,5 e 12 mensilità, importo riducibile del 50% in presenza di previsioni dei ccnl di settore, in materia .
Tuttavia, l’Europa ha giudicato queste disposizioni insufficientemente dissuasive per i datori di lavoro e ha aperto la procedura di infrazione.
La nuova normativa messa in campo dal Governo per evitare la sanzione europea:
• si abroga la riduzione alla metà della soglia massima di indennità nel caso di contratti collettivi che prevedano l’assunzione di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, e
• si elimina il limite delle 12 mensilità nel caso il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno per il prolungamento del contratto
aprendo a risarcimenti teoricamente illimitati .
Si torna dunque a una situazione simile a quella pre-Jobs Act, in cui le controversie si prolungavano a volte per ottenere risarcimenti più alti.
Il testo definitivo non prevede invece alcuna modifica rispetto alla bozza iniziale.

La modifica in Gazzetta
I 2 nuovi articoli, confermati come nella prima stesura, sono i seguenti:
Art. 11
Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato ‐ Procedura di infrazione 2014/4231
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;
b) il comma 3 é abrogato.
Art. 12
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato ‐ Procedura d’infrazione n. 2014/4231
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

 

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