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PATENTE SICUREZZA CANTIERI: REGOLE E FAQ

 

16 Ott 2024

Lo scorso 3 ottobre l’ispettorato nazionale del lavoro ha attivato la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente. Permane anche la possibilità di inviare una PEC autocertificazione valida però solo fino al 1 novembre.
Ricordiamo che la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008.

SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA
Nei casi di infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Entro 30 giorni dalla notifica l’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve darne notizia:
• ai destinatari;
• alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, procede alla decurtazione dei crediti.

RECUPERO DEI CREDITI
A seguito della frequenza, da parte del soggetto titolare, di corsi di formazione i crediti decurtati possono essere reintegrati.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione della patente inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

L’eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta:
• il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e
• l’esclusione, per un periodo di 6 mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano:
• a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
• b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS), all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
• b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
• c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

Il Decreto attuativo sulle modalità per l’ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità, rispetto al decreto istitutivo:
• possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell’azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri;
• l’attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l’azienda risultante che conserva il punteggio più alto;
• sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l’ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione;
• in base alla valutazione di una Commissione INL –INAIL, con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza, possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti decurtati.

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