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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER QR CODE BOTTIGLIE DI VINO: VIA ALLE DOMANDE

 

23 Ott 2024

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre del 2022.
In particolare, si tratta dei contributi previsti dall’art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:
• favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
• recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese
Vediamo le regole generali.
Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano
Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:
a) produttori di vino DOP, che esercitino altresì l’attività agrituristica ovvero l’attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
b) produttori di vino IGP, che esercitino altresì l’attività agrituristica ovvero l’attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
c) produttori di vino biologico, che esercitino altresì l’attività agrituristica ovvero l’attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.

Le domande possono essere presentate già da venerdì scorso 18 ottobre.

Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese di investimento concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno 2 lingue, oltre l’italiano.
L’apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Per un periodo minimo di 3 anni il soggetto ammesso a contributo deve garantire l’apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell’istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresì, per un periodo minimo di 3 anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.
Le risorse sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
L’importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
L’importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.
Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica, previa registrazione possibile fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.
Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.
Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.

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