Con il DPCM del 17 settembre sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l’ENEA per le ristrutturazioni legate al superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024.
In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il DPCM, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese.
Attenzione, la scadenza dell’invio dei dati inizialmente prevista per il 31 ottobre, slitta con DPCM al 30 novembre, di seguito i dettagli, ma prima un riepilogo delle regole dell’adempimento in oggetto.
1) Dl Superbonus: la comunicazione verso l’ENEA
Con l’articolo 3, al comma 1 del DL n 39/2024 si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.
Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del (30 marzo 2024);
c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni (di cui ai commi 1 e 2 dell’art 3 le relative variazioni), i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Attenzione: la norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 oltre al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati.
Il DPCM in oggetto datato 17 settembre, prevede che le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:
• 31 ottobre 2024 (termine prorogato al 30 novembre) per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
• entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Infine si evidenzia che, il DPCM contiene le linee guida per il nuovo adempimento, con 2 allegati e relative schede tecniche.
Il DPCM prevede che alla trasmissione devono provvedere:
• per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che asseverano e inviano all’ENEA (ex art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020) e contestualmente appunto dovranno inviare la nuova comunicazione;
• per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che asseverano (ex art. 119 comma 13 lett. b) del DL 34/2020) e dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.
Attenzione di seguito i dettagli della proroga.
2) ATTENZIONE Proroga al 30 novembre 2024
Con ulteriore decreto, ossia DPCM del 29 ottobre, si proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle “spese superbonus” disciplinata dall’art 3 del Decreto Legge n. 39/2024.
Si proroga l’invio delle comunicazioni:
• per le spese già sostenute nel 2024,
• o per le spese che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.