Sul sito istituzionale del Consiglio dell’Unione Europea è apparso un comunicato stampa della scorsa settimana nel quale si informa dell’adozione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell’Unione Europea più coerenti, trasparenti e comparabili.
Il corposo documento: “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 è datato 6 novembre ed è atteso in Gazzetta dell’UE, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.
1) Rating ESG: approvato il Regolamento UE
In particolare viene specificato che i rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un’impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l’impatto sulla società e sull’ambiente e l’esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.
I rating ESG aiutano:
• investitori e istituzioni finanziarie a valutare i rischi e le opportunità in ottica di sostenibilità;
• aziende ed enti pubblici a identificare i punti deboli e migliorare le loro strategie ambientali, sociali e di governante,
• consumatori e stakeholder a monitorare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il rispetto del Green Deal Europeo.
Per garantire affidabilità e evitare fenomeni come il “greenwashing” essi devono rispettare principi di trasparenza, indipendenza e buona governance.
Il comunicato di sintesi ha sottolineato che tali rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.
Le nuove norme sono intese a rafforzare l’affidabilità e la comparabilità dei rating ESG.
In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione:
• dovranno essere autorizzati dall’Autorità europea EMSA degli strumenti finanziari e dei mercati,
• essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.
I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che desiderano operare nell’Unione, invece, dovranno ottenere l’avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell’Unione Europea.
Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.
Al fine di prevenire i conflitti di interesse, il regolamento introduce il principio della separazione delle attività commerciali.
2) Rating ESG: che cos’è
Ai sensi dell’art 3 del Regolamento in oggetto può essere utile evidenziare le seguenti definizioni:
1) “rating ESG”: un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all’esposizione di un elemento valutato a rischi o all’impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato “rating ESG”, “parere ESG” o “punteggio ESG”;
2) “parere ESG”: una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating;
3) “punteggio ESG”: una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
4) “fornitore di rating ESG”: una persona giuridica le cui attività comprendono l’emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;
3) Rating ESG: requisiti per esercitare nell’Unione
Ai sensi dell’art 4 del suddetto Regolamento qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l’attività di fornitore di rating ESG nell’Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:
a) un’autorizzazione rilasciata dall’ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) di cui all’articolo 6;
b) una decisione di equivalenza di cui all’articolo 10 e l’adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo;
c) un’autorizzazione per l’avallo di cui all’articolo 11; d) un riconoscimento di cui all’articolo 12.
L’autorizzazione, la decisione di equivalenza, l’avallo o il riconoscimento garantiscono che i fornitori di rating ESG operino nel rispetto dei requisiti normativi dell’Unione, assicurando trasparenza, affidabilità e indipendenza.
Per mantenere la validità dell’autorizzazione o riconoscimento ricevuto i fornitori devono dimostrare la conformità continua ai requisiti indicati dal regolamento.