Con l’avvicinarsi della Festività natalizia diventa sempre più attuale chiarire la disciplina degli omaggi, che molte imprese provvederanno a donare ai propri clienti. La stessa non ha subito particolari modifiche rispetto allo scorso anno.
La bozza di DDL di Bilancio 2025 prevede modifiche rispetto alla deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi, ma saranno comunque novità in vigore dal 1° gennaio, pertanto riepiloghiamo le regole valide ad oggi.
1) Omaggi natalizi 2024: le regole in attesa della Legge di Bilancio
Ai sensi del DM 19.11.2008, in materia di spese di rappresentanza all’art 1 comma 4, viene previsto che ai fini della determinazione dell’importo deducibile delle spese (di cui al comma 2 dello stesso articolo), non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare (ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir)
Diversamente, se gli oneri sostenuti per omaggi, sono superiori a 50 euro, sono considerati spese di rappresentanza e quindi deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.
Per il calcolo del valore unitario dell’omaggio però, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni da cui è composto.
Esempio pertinente ne è il cesto natalizio che se contiene 4 beni dal valore singolo di 15 euro, nel complesso varrà 60 euro e quindi sarà considerato tra le spese di rappresentanza con i limiti di deduzione in base al comma 2 dell’art 108 citato.
Inoltre in tema di omaggio è bene evidenziare che, il bene oggetto del dono può anche essere autoprodotto dall’impresa.
In questo caso, non rileva il valore complessivo del bene bensì il valore di mercato dello stesso.
E’ bene precisare che se però il valore di mercato supera i 50 euro, essendo la spesa qualificabile come spesa di rappresentanza, ai fini del calcolo del limite di deducibilità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro, occorre considerare il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa.
Se invece, il valore normale dell’omaggio autoprodotto risulti minore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.
Infine, attenzione al fatto che l’omaggio natalizio di un bene non oggetto dell’attività dell’impresa:
• costituisce spesa di rappresentanza se donato ai clienti;
• non costituisce spesa di rappresentanza, mancando il principio di inerenza, se donato ai dipendenti. In tal caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.