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VOUCHER 3I PER START UP E MICRO IMPRESE: DAL 10.12 VIA ALLE DOMANDE

 

27 Nov 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con Decreto Direttoriale della scorsa settimana ha pubblicato le regole per l’apertura dello sportello della agevolazione nota come Voucher 3I.
Ricordiamo che con il Decreto 8 agosto 2024 per l’anno 2024, si concede la misura agevolativa del voucher 3I ossia del contributo per la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative e le microimprese.
Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 del giorno 10 dicembre, vediamo tutte le regole operative per le domande.

1) Voucher 3I: cosa ci acquisto?
Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire le seguenti attività:
a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
I servizi di cui sopra possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto.
L’inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.

Ciascun soggetto può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
L’impresa utilizzerà il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento sono disciplinate all’art. 4, comma 7.
Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.

2) Voucher 3I: procedura per la domanda dal 10.12
Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.
Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.
L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello che si aprirà il prossimo 10 dicembre.
Per il riconoscimento dei voucher le domande di agevolazione devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili .
A partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo.
Per potere accedere all’agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonché il fornitore individuato e la relativa accettazione dell’incarico.
Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell’avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione.
Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell’istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
A seguito dell’esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull’effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all’art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell’apposito campo del relativo CUP ai sensi dell’art.5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura stessa, procede al pagamento per l’intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi. Nel caso dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), l’esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.
Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all’art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell’inserimento in tali elenchi.
Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, nè ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.
Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.

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