La scorsa settimana l’INPS ha emanato una circolare nella quale illustra le disposizioni introdotte dal Decreto-legge n. 160/2024, con riferimento alle prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario (TAC).
Di seguito, un riassunto dettagliato, utile ai datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.
1) Cassa in deroga tessile moda: i destinatari
Il Decreto-legge 160/2024, già entrato in vigore, con l’obiettivo di fronteggiare la crisi del settore, ha previsto un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA).
Destinatari della Misura
Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:
• Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
• Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell’Allegato 1 della circolare.
• Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
• Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.
Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.
2) Cassa in deroga tessile moda: le domande
Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per sospensioni antecedenti ad oggi, 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura richiede:
• l’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
• una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività;
• una dichiarazione di impossibilità di accedere ad ulteriori trattamenti.
I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA) relativa ai periodi già autorizzati.
È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.
3) CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti
L’importo del trattamento è pari all’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.
Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015 i datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti.
In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare il nostro ufficio paghe al n. 0422 815 544, interno n. 2.