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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO PER I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI DEL SETTORE MODA.
Riceviamo e trasmettiamo da Casartigiani Treviso

04 Dic 2024

In una circolare emanata la scorsa settimana l’INPS ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda.
Il provvedimento prevede che: sia riconosciuta dall’INPS, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del TAC, nonché conciario, un’integrazione al reddito per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
Quello che qui evidenziamo è che la nuova misura di sostegno al reddito si rivolge ai datori di lavoro, che, alla data di trasmissione dell’istanza, hanno già raggiunto i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato – FSBA (un periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile).

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