Alpe Adria Imprese

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BANDO AMIANTO PER IMPRESE
CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO.
Riceviamo e trasmettiamo dalla Provincia di Treviso

11 Dic 2024

ATTENZIONE! PER POTER CONCORRERE ALLA POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL CONTRIBUTO E’ IMPORTANTE CHE LA DOMANDA SIA SPEDITA GIA’ ALL’APERTURA DELLO SPORTELLO, CIOE’ LUNEDI’ PROSSIMO 16/12/2024.

1. Finalità dell’iniziativa
Il bando definisce criteri e procedure per la concessione e l’erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di incentivare la rimozione e successivo smaltimento di coperture in cemento-amianto presenti in edifici sede di imprese situati nel territorio della Provincia di Treviso.

2. Beneficiari
Possono presentare la domanda per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando le micro, piccole, medie imprese in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18.04.2005, recante ad oggetto “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, con sede legale o unità locale in provincia di Treviso.
L’impresa deve essere proprietaria o titolare di un diritto reale (usufruttuario, locatario con contratto di locazione regolarmente registrato) dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, diversa dalla civile abitazione e destinata ad uso produttivo, terziario e commerciale, compresi i depositi e magazzini.
L’immobile deve risultare come sede legale o sede di unità locali del richiedente il contributo nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.
Sarà accettata una domanda per impresa e per unità immobiliare.
I beneficiari dovranno essere in possesso di idoneo provvedimento autorizzativo per l’esecuzione dei lavori.
Le imprese devono possedere i seguenti requisiti al momento della domanda:
– devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio competente per territorio o all’albo delle imprese artigiane ed essere in attività fino alla fase di rendicontazione ed erogazione del contributo. Ai fini dell’individuazione della data di inizio attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
– non devono essere definite “imprese in difficoltà” ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2, paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
– non devono trovarsi in stato di liquidazione giudiziale o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
– devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
– operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali;
– essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;
– non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia D.Lgs. 159/2011;
– aver restituito, ovvero aver depositato in un conto bloccato, le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata già disposta la restituzione e/o gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili;
– essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell’ambiente: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (Testo Unico sull’ambiente) e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Sono escluse le Associazioni Temporanee di Impresa.

3. Interventi ammessi al contributo
Gli interventi devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di ammissione.
Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
a) predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
b) predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e oneri sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell’amianto;
c) attività di bonifica delle coperture contenenti amianto;
d) consulenze, campionamento e analisi di laboratorio;
e) progettazione degli interventi;
f) trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
g) operazioni di inertizzazione presso impianto autorizzato;
h) smaltimento presso discarica autorizzata;
Sono esclusi dal finanziamento:
– interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto;
– le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti all’intervento di ricostruzione delle coperture;
– gli interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
– interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti in base alle quali sussiste per l’impresa l’obbligo alla realizzazione dell’intervento a seguito di provvedimento dell’autorità competente, ovvero in forza di legge;
– interventi che hanno già beneficiato del bando di contributi per installazione di impianti fotovoltaici per imprese pubblicato della Provincia di Treviso.
L’intervento deve essere effettuato esclusivamente da Ditte autorizzate iscritte all’ALBO GESTORI AMBIENTALI (per le operazioni di rimozione nelle categorie 10A e 10B, per il trasporto nella categoria 5) e ad impianti autorizzati allo smaltimento di amianto.
Qualora il richiedente il contributo sia un condominio, gli interventi devono riguardare solo le parti comuni, come definite ai sensi dell’articolo 1117 e dell’articolo 1117 bis del Codice civile.
Sono finanziabili esclusivamente gli interventi su edifici in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, sedi di imprese in categoria catastale F/2 unità collabenti o per i quali non esiste l’obbligo di accatastamento ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze di data 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), purché costituiscano pertinenze dei primi.
Sono finanziabili gli interventi di contestuale rimozione e smaltimento amianto ma non sono finanziabili gli interventi di solo smaltimento dei manufatti contenti amianto precedentemente rimossi e confinati prima della pubblicazione del presente bando.
Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Nello specifico il presente Bando si inquadra all’interno delle linee e dei contenuti previsti dal Regolamento sopra richiamato, con particolare riferimento a quanto previsto alla Sezione 7 “Aiuti per la Tutela dell’ambiente”, art. 36 “Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, compresa la decarbonizzazione”.
Sono escluse dall’applicazione del citato regolamento e conseguentemente dal regime di aiuto in esenzione per categoria qui citato le imprese che svolgono le attività previste nei settori di cui all’art.1 comma 3 del Regolamento n. 651/2014; con la precisazione che ai sensi del medesimo comma 3 lettera b) sono ammesse le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, trattandosi in questo caso di aiuti per la tutela dell’ambiente.
Al fine di garantire l’effetto di incentivazione previsto dal citato Reg. (UE) n.651/2014 (cfr. art. 6), il termine a partire dal quale possono essere avviati gli interventi e sostenute le relative spese ai fini dell’ottenimento del contributo è quello della data di invio della domanda di ammissione.
Si precisa che:
– per avvio dei lavori è da intendersi la data di inizio dell’intervento di rimozione e smaltimento amianto in cantiere secondo quanto comunicato all’Aussl di competenza;
– le spese si intendono sostenute facendo riferimento alla data di emissione delle fatture che dovrà essere successiva alla data di invio della domanda.
Non sono concessi contributi per interventi in leasing.
Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’intervento. Non è cumulabile invece con le detrazioni fiscali del 65% o finanziamenti maggiori del 50%.

4. Entità del contributo e risorse finanziarie
L’incentivo è così determinato IVA esclusa:

entità contributo

Piccole e Medie imprese Pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta fino a un max di € 20.000,00

Microimprese Pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta fino a un max di € 15.000,00

5. Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere inviata a decorrere dalle ore 9:00 del 16 dicembre 2024.

6. Criteri di assegnazione e di erogazione dei contributi
La procedura valutativa delle candidature progettuali che si intende adottare è quella definita “a sportello” con i seguenti criteri di priorità:
– classe di rischio individuata dalle Aziende Sanitarie Locali secondo le procedure dettate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio compresa tra 1 e 3 in seguito a comunicazione del proprietario dell’immobile;
– vicinanza dell’edificio da bonificare, inferiore a 500 metri in linea d’aria, da recettori sensibili quali scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, biblioteche, ospedali e strutture sanitarie pubblici o accreditati, parchi gioco, luoghi di culto e strutture sportive;
– contestuale installazione di impianto fotovoltaico presso la medesima unità locale di cui fa parte l’edificio da bonificare, dopo la data di presentazione della domanda.
Per “contestuale installazione” si intende l’installazione di impianto fotovoltaico nella medesima unità locale o sede legale di cui fa parte l’edificio da bonificare, dopo la data di presentazione della domanda.
La realizzazione dell’impianto può consistere nell’ampliamento di un impianto fotovoltaico già esistente; è considerato ammissibile che l’impianto fotovoltaico venga realizzato da un soggetto diverso dall’impresa beneficiaria del contributo. Non sono ammissibili ai fini dell’individuazione dei criteri di priorità interventi di installazione di impianti fotovoltaici a terra.
Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di almeno 1 dei criteri indicati, disposti in ordine cronologico, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica attestante il ricevimento da parte dell’ente.
Successivamente saranno inseriti in graduatoria gli interventi che non soddisfino alcun criterio di priorità, in ordine cronologico, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, alla verifica dei criteri di priorità dichiarati e non potrà essere superiore all’importo calcolato nella fase di formazione delle graduatorie di ammissione.
Una volta accertata la corrispondenza dei requisiti a quelli previsti dal presente bando, la Provincia procederà alla formazione degli elenchi degli ammessi, che verranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Treviso (www.provincia.treviso.it) a partire dal raggiungimento della dotazione finanziaria del bando.
Per gli interventi ammessi a contributo con criterio di priorità, dovrà essere attestato e documentato anche il mantenimento del criterio di priorità.
Nel caso in cui a seguito dei controlli istruttori, non sia verificabile la presenza di almeno uno dei criteri di priorità, l’intervento non ha diritto alla priorità di posizione in graduatoria, e viene collocato d’ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo.
L’eventuale modifica di progetto che comporti il venir meno del criterio di priorità indicato, determinerà il collocamento d’ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo e l’impresa rimarrà beneficiaria del contributo solo nel caso in cui rientri in posizione utile sulla base dell’orario di arrivo della prenotazione on-line dello stesso e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, viceversa il contributo non verrà concesso.
Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente eventuali modifiche societarie del soggetto beneficiario, modifiche di sede e di ogni altro elemento contenuto nei documenti prodotti per l’ammissione a finanziamento, ivi compreso l’ottenimento di altri contributi nazionali, regionali e comunitari successive alla data di inoltro della domanda, entro il termine di 60 giorni dalla data della modifica dell’informazione, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione degli elenchi a pena di decadenza dal contributo.
Il pagamento delle spese ammissibili dovrà quindi avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale da conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e dovrà riportare nella causale il CUP e gli estremi della fattura. Non saranno ammissibili le spese pagate con denaro contante, cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.
Si specifica infine che nel caso di eventuali pagamenti effettuati prima dell’atto di concessione del contributo, i documenti presentati a rendiconto dovranno essere corredati da un’apposita autodichiarazione di riconduzione delle fatture con il CUP resa dal beneficiario.
In caso di revoca del contributo la Provincia procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.
Per effetto di rinuncia o revoca del contributo assegnato, il contributo in questione sarà assegnato alle domande ritenute idonee immediatamente successive in graduatoria ma non finanziate per insufficienza di fondi.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto oppure ricevere assistenza nella presentazione della pratica di richiesta del contributo a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.

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