Il Ministero dell’Interno, con la circolare protocollo n. 38980 del 27 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo il tachigrafo, l’obbligo di presentare le registrazioni delle attività svolte dal conducente nei 56 giorni precedenti, tipologie di carte tachigrafiche e registrazione dei dati.
La nuova normativa sul tachigrafo
Il Regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il Regolamento (UE) n. 165/2014, stabilisce che i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo, su richiesta degli organi di controllo, devono essere in grado di presentare le registrazioni delle attività svolte nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti. Il periodo di registrazione, che fino a oggi era di 28 giorni, si estende a partire dal 31 dicembre 2024, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1054.
Tipologie di carte tachigrafiche e registrazione dei dati
Le carte tachigrafiche in uso sono suddivise in 2 categorie principali:
• Carte tachigrafiche “gen2v1” (rilasciate fino al 20 luglio 2023): queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività. Tuttavia, l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, come la funzione “out of scope”, la funzione “traghetto” o il cambio di nazione alla frontiera, può comportare la saturazione della memoria del tachigrafo, con la conseguente sovrascrittura delle informazioni meno recenti. Le carte tachigrafiche gen2v1 recano impresso sul retro il codice “e3 1003”.
• Carte tachigrafiche “gen2v2” (rilasciate dal 21 luglio 2023): queste carte, dotate di una maggiore capacità di memoria, possono registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti. Le carte tachigrafiche gen2v2 recano impresso sul retro il codice “e3 1004”.
Gestione dei dati in caso di memoria satura del tachigrafo
Nel caso in cui la memoria del tachigrafo non sia sufficiente per registrare tutte le attività nei 56 giorni precedenti, non è necessario sostituire la carta. Tuttavia, per evitare la perdita dei dati, il conducente dovrà procedere, al termine di ogni giornata lavorativa, alla stampa delle registrazioni, prima che inizi un nuovo periodo di guida di 24 ore. Questo garantirà che le informazioni siano correttamente conservate, come previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. La conservazione delle prove tramite registrazioni e stampe manuali è un requisito normativo imprescindibile.