E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.12.2024 la Legge del 13.12.2024 n. 203 ovvero il cosiddetto Collegato Lavoro, già presentato dal ministro Calderone alle Camere nel 2023 con numerose disposizioni in materia di lavoro.
Ci sono molte novità riguardanti i contratti a tempo determinato e la somministrazione di lavoro.
Vediamo in dettaglio.
1) Contratto a tempo determinato 2025: limiti periodo di prova
Il periodo di prova nei contratti a termine è soggetto dal 12 gennaio ai seguenti limiti
– nei contratti di lavoro fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova,
– nei contratti di lavoro oltre i 6 mesi e fino a 12 mesi: il periodo di prova non può superare i 30 giorni,
– nei rapporti superiori a 12 mesi: si puo applicare la durata del periodo di prova prevista dai contratti collettivi per i contratti a tempo indeterminato.
Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.
2) Contratto a tempo determinato: ampliate attività stagionali esenti da stop and go
La disciplina riguardante l’intervallo tra contratti a termine (cd stop and go) applicabile alle attività stagionali (come indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525) si amplia anche ai contratti a termine per attività lavorative organizzate per fare fronte a:
• intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno,
• esigenze tecnico-produttive o
• collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa,
secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge,
In sostanza anche in questi casi un lavoratore può essere riassunto a tempo determinato
1. entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero
2. entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi,
senza che il secondo contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente per i contratti a tempo determinato.
3) Modifiche al lavoro in somministrazione
L’articolo 10 del D.D.L. introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro, contenuta nel Decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81).
Nello specifico:
• si sopprime la disciplina transitoria più volte prorogata e attualmente valida fino al 30 giugno 2025, per cui la durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzare può superare il limite di 24 mesi (anche non continuativi) a condizione che il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore sia stato originariamente stipulato a tempo determinato e che l’agenzia abbia successivamente comunicato all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la stessa agenzia e il lavoratore
• si prevede inoltre l’esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che già esclude i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, da start-up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici spettacoli, per sostituzione lavoratori assenti, con lavoratori di età superiore a 50 anni ecc.) dei soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
• È poi modificato l’art. 34, comma 2, specificando che le condizioni riguardanti la durata massima del contratto di lavoro a termine senza causali – per cui i limiti di 12 mesi “non operano in caso di impiego di :
1. soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di
2. lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.