Dal 2025, grazie alla Legge di bilancio 207/2024 le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti sono deducibili e, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili, come bonifici, carte di credito o debito, o altre modalità elettroniche previste dalla legge, i rimborsi non sono imponibili per il dipendente.
Per gli spostamenti all’interno del Comune ci sono delle eccezioni e delle particolarità applicative.
Vediamo di seguito un riepilogo sintetico delle novità.
1) Tipologie di trasferte e condizioni
Vediamo la deducibilità rispetto alle diverse tipologie di trasferta:
Trasferte nel territorio comunale (all’interno del Comune dove si trova la sede di lavoro):
Le indennità o i rimborsi di spese sostenute nel territorio comunale sono integralmente imponibili per il dipendente, tranne i rimborsi di trasporto, se comprovati con documenti (es. ricevute del taxi).
È necessaria una documentazione interna che attesti quando il dipendente ha svolto attività fuori sede.
Trasferte fuori dal Comune:
Sono previste 3 modalità di rimborso:
• indennità forfettaria: esente da tasse fino a 46,48 euro al giorno (Italia) o 77,47 euro al giorno (estero). Oltre queste soglie, le somme sono imponibili.
• Rimborso misto: se viene erogata un’indennità combinata con il rimborso di vitto e/o alloggio, i limiti esenti si riducono (ad esempio, a 30,99 euro per trasferte in Italia).
• Rimborso analitico (a piè di lista): Le spese documentate per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non sono imponibili. Rimborsi per altre spese (es. lavanderia, telefono) sono esenti entro un limite giornaliero di 15,49 euro (Italia) o 25,82 euro (estero).
Condizioni per la deducibilità
I rimborsi analitici e forfettari delle spese di trasferta sono deducibili per il datore di lavoro solo se documentati e tracciabili.
Per trasferte nel territorio comunale, le spese di vitto e alloggio sono deducibili al 75% del loro importo, anche se pagate in contanti, purché siano documentate.
2) Deducibilità delle spese di trasporto pubblico di linea
Non è obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili per i trasporti pubblici di linea (biglietti ferroviari, aerei di linea, autobus, tram, metropolitana, ecc.),.
Anche le spese pagate in contanti sono deducibili, purché:
• siano documentate con ricevute o titoli di viaggio validi;
• risultino inerenti all’attività lavorativa (legate a trasferte documentate).
Non imponibilità per i dipendenti
Se il datore di lavoro rimborsa al dipendente i costi dei biglietti di trasporto pubblico di linea, questi non concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente.
Tuttavia, è necessario conservare la documentazione per dimostrare che il dipendente ha sostenuto la spesa.
Deducibilità per l’impresa:
Anche se il pagamento non è avvenuto con strumenti tracciabili l’impresa può dedurre integralmente i costi per il trasporto pubblico di linea utilizzato durante trasferte di lavoro.
Per usufruire della deduzione, è indispensabile conservare:
• Biglietti originali.
• Documentazione interna (ad esempio, una nota spese firmata dal dipendente che attesta il motivo del viaggio).
APPLICABILITA’
Le disposizioni introdotte si applicano dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024:
• imprese con esercizio coincidente con l’anno solare: applicazione a partire dal 2025.
• Rilevanza nelle dichiarazioni fiscali a partire dal modello Redditi 2026.