Con Circolare n. 77 del 27 giugno 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro privati che intendano fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (ex art. 24-bis, comma 6 del D.Lgs n. 148/2015), nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei titolari di un assegno di ricollocazione.
La suddetta riduzione spetta per un periodo di massimo 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e di massimo 18 mesi per quelle a tempo indeterminato.