Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti al versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:
• contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5% con un massimale 142.650,00 di reddito massimo. Il contributo minimo dovuto è pari a € 2.750,00. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
• contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l’8,5%: sul reddito 2024 da dichiarare nel 2025 con importo minimo che non può comunque essere inferiore a € 250,00 o superiore a € 12.372,00.
• contributo integrativo, del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2025 è pari a 835,00 euro e soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, pari a € 191.300,00.( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
• il contributo per la maternità (65€) e paternità (7€), per l’anno 2025 confermato in misura pari a euro 72,00 pro-capite.
Codici F24 contributi INARCASSA
1) Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo
2) Scadenze dei versamenti a INARCASSA
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
1. In 2 rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
2. in 6 rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre ( che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno). Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati:
• con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione;
• con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione;
• con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione.
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l’anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d’affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
3) Deroga versamento contributi minimi
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo, può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione.
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
• essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
• non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
• non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
• non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
• non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione.
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l’applicativo.