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CHIARIMENTI DAL MIT SULLA RIPRESA DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE PERIODICA E ADR

 

 

 

01 Lug 2020

Il Mit ha fornito alcuni chiarimenti sul DPCM 11 giugno 2020 che stabilisce il riavvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.

Il 15 giugno 2020 sono infatti ripartiti i “corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal MIT”.

La circolare MIT 22 giugno 2020, chiarisce in particolare che in caso la sede del corso a disposizione dell’ente non sia idonea per consentire il rispetto delle linee guida MIT sul distanziamento, potrà essere utilizzata altra sede idonea anche se non preventivamente autorizzata dal Ministero stesso, purché dotata della necessaria agibilità.

La circolare MIT 23 giugno 2020, chiarisce inoltre che tra i corsi abilitanti e le prove d’esame rientrano anche i corsi per i conducenti di cui alla direttiva          2003/59/CE e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati.

Infine, con circolare MIT 24 giugno      2020 la Direzione generale Motorizzazione recependo le istanze provenienti dal territorio nazionale, in considerazione della rilevante finalità economica e sociale dell’attività di autotrasporto e del considerevole numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR, ha fornito ulteriori precisazioni in merito allo svolgimento dell’attività di formazione dei corsi di cui alla direttiva 2003/59/CE, anche in aule esterne a quelle già autorizzate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

L’attività presso aule esterne deve tuttavia avvenire a determinate condizioni: a) ogni aula esterna può essere utilizzata esclusivamente da un unico ente autorizzato; b) l’aula deve essere ubicata nello stesso comune in cui ha sede l’ente autorizzato; c) il responsabile dell’ente deve attestare – con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – che l’aula è conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, anche in considerazione dell’uso cui viene adibita; d) il numero massimo di allievi frequentanti ogni singolo corso non può essere superiore al numero di allievi che può ospitare, in condizioni ordinarie, l’aula di maggiori dimensioni ubicata presso la sede autorizzata; e) la possibilità di utilizzo delle aule esterne non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.

 

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