Giovedì scorso, 17 aprile 2025 è stato finalmente sancito l’Accordo, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla formazione in materia di salute e sicurezza. L’accordo aggiorna e unifica i precedenti accordi del 2011 e 2012 e rappresenta un’importante riforma del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le principali innovazioni dell’Accordo 2025.
1. Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza.
2. Le figure fondamentali del sistema della prevenzione:
– lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;
– datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008);
– RSPP e ASPP (art. 32);
– coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);
– datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;
– soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);
– operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il “patentino” (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012).
3. Progetto formativo strutturato: introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.
4. Didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione.
E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
5. Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
Un’occasione preziosa per l’evoluzione culturale della prevenzione
L’Accordo del 2025 rappresenta un’opportunità per una svolta per la qualità e la coerenza del sistema formativo nazionale in materia di sicurezza, al di là dei suoi stessi contenuti, favorendo l’effettività degli obblighi formativi, la responsabilizzazione dei soggetti aziendali, e l’integrazione della formazione nei sistemi organizzativi e nei modelli di gestione.
I datori di lavoro e gli enti formatori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini previsti dall’accordo stesso (che saranno definiti nelle disposizioni finali e transitorie dell’Accordo).
Sarà nostra cura tenervi informati in materia, nel farlo desideriamo ricordarvi che tramite il nostro ufficio ambiente e sicurezza, raggiungibile al n. 0422 815544, interno n. 3 siamo al Vostro fianco e a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento/assistenza desideri.