A causa delle difficoltà che l’emergenza sanitaria ha procurato nella conclusione delle compravendite immobiliari, chi ha acquistato una casa con le agevolazioni ‘prima casa’ avrà più tempo per completare gli adempimenti e non perdere il beneficio.
A ricordarlo l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad una contribuente che ha acquistato una nuova abitazione con le agevolazioni fiscali prima casa, ma non è ancora riuscita a vendere la precedente.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 24 del DL 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini previsti dalla normativa sulle agevolazioni “prima casa”, per evitare la decadenza dalle stesse a causa del coronavirus.
In particolare, il decreto ha sospeso per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini per effettuare gli adempimenti necessari per il mantenimento del beneficio “prima casa” e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Tale sospensione vale anche per il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione.
Questi termini, quindi, inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tra i termini sospesi vi è anche quello di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile, da adibire ad abitazione principale, deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici prima casa.
Ricordiamo che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.
Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.