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BONUS AFFITTI: IMPRESE E PROFESSIONISTI NEO COSTITUITI AMMESSI ANCHE SENZA CALO DI FATTURATO

15 Lug 2020

Anche le imprese e i professionisti neocostituiti potranno beneficiare del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda anche in assenza del calo del fatturato di almeno il 50%. Il bonus sarà fruibile anche da parte delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. E le agenzie di viaggio e i tour operator ne avranno diritto indipendentemente dall’ammontare dei ricavi. Le modifiche saranno pienamente operative con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio. Ma le novità non finiscono qui. In sede di conversione è stata toccata anche la norma sulla cessione del credito di imposta.

Credito di imposta affitti a maglie più larghe. Dopo il passaggio alla Camera del Decreto Rilancio, ora al Senato per l’approvazione definitiva senza modifiche, si amplia la platea dei potenziali beneficiari del bonus.

Ne potranno fruire anche le imprese e i professionisti neo costituiti. Saranno ammesse anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. E le agenzie di viaggio e i tour operator ne avranno diritto indipendentemente dal tetto dei ricavi.

Le modifiche saranno pienamente operative con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.

 

Ampliamento della platea

La conversione in legge del Decreto Rilancio introdurrà novità di grande impatto sulla platea dei beneficiari.

Con una prima modifica apportata dalla Camera, per le             agenzie di viaggio e turismo e i tour operator sarà eliminato il limite dei ricavi di 5 milioni di euro.

Ulteriore novità è rappresentata dall’apertura del credito d’imposta alle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Per tali imprese, il credito d’imposta spetta nella misura:

  • del 20% (anziché 60%) in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • del 10% (anziché 30%) in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Soggetti neo costituiti

Con un’altra correzione apportata dalla Camera, inoltre, il requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi non sarà più rilevante per i soggetti neo costituiti. In particolare, secondo quanto previsto dal nuovo periodo aggiunto al comma 5, il credito d’imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

 

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