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DECADENZA CASSA INTEGRAZIONE COVID: LE ECCEZIONI PREVISTE DA INPS

 

28 Lug 2020

Le domande per tutti i trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD9 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Questa la norma generale attualmente in vigore dopo le varie modifiche susseguitesi dal primo Decreto Legge Cura Italia di marzo.

In sede di prima applicazione della norma, i termini erano stati spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno dopo     l’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se più favorevole al richiedente, mentre per i periodi che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio era fissato, a pena di decadenza, allo scorso 15 luglio 2020. Da ricordare che in caso di domande con errori o omissioni è possibile reinviare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione.

L’Inps chiarisce ora nel messaggio 2901 del 21 luglio 2020, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro che il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, non deve intendersi in termini assoluti, ma si applica solo con riferimento al periodo oggetto della domanda e il datore di lavoro può sempre inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Inoltre se l’istanza riguarda un arco temporale di più mesi, la decadenza riguarderà esclusivamente il periodo per il quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

L’istituto annuncia in proposito l’aggiornamento della procedura informatica; nel frattempo gli uffici provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda e le Aziende potranno:

  • presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa,
  • in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata .

Infine vi è la seguente importante eccezioni al termine di scadenza del 17 luglio:

  • per quanto riguarda la CASSA IN DEROGA per sospensioni o riduzioni dell’attività prima del 31 maggio, posto che molte Regioni hanno respinto le domande per esaurimento delle risorse, la scadenza del 17 luglio non è applicabile e viene fissata invece al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interministeriale per il riparto della terza quota di finanziamento.

 

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