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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

 

 

04 Ago 2020

 

L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità, per le imprese in liquidazione, di ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Tuttavia, la possibilità dovrà essere verificata a seconda della data di effetto della liquidazione.

 

La fase di liquidazione

La Circolare n. 22/E del 21 luglio scorso ha osservato, che l’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è solitamente finalizzata al realizzo degli asset aziendali per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la data spartiacque relativa all’attività esercitata, per verificare il diritto o meno a fruire del contributo a fondo perduto, è rappresentata dal 31 gennaio 2020. Tale data coincide con la dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri. Pertanto, se la fase di liquidazione è già iniziata rispetto alla predetta data, l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica di Covid-19. In tale ipotesi non sussistono le condizioni per presentare l’istanza finalizzata all’ottenimento del contributo.

Viceversa, in considerazione della ratio della disposizione, possono ottenere l’erogazione del contributo i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha semplicemente fatto riferimento alle liquidazioni precedenti e successive alla predetta data. Non è stata invece fornita alcuna indicazione se debba farsi riferimento alla data della delibera, ovvero alla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese. I relativi effetti si producono a partire da tale ultima data anche ai fini della determinazione del periodo di imposta per assolvere correttamente agli adempimenti fiscali. Pertanto, sembra ragionevole adottare il medesimo criterio al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per accedere all’erogazione del predetto contributo.

Nell’ipotesi in cui la verifica sortisca esito positivo, i criteri di determinazione del contributo coincidono con quelli applicabili per le società in attività (non in liquidazione). Si dovrà quindi fare riferimento ai ricavi conseguiti nel precedente periodo di imposta 2019. Il fatturato di aprile dell’anno 2020, da porre a confronto con il fatturato di aprile               dell’anno 2019, deve essere determinato secondo i criteri indicati dalla precedente Circ. n. 15/E del 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì ricordato la necessità di tenere conto dei chiarimenti forniti con la Comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea. Sono state infatti modificate alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato ritenute dalla Commissione stessa compatibili a norma dell’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea alla luce della          pandemia Covid-19.

Questi aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese, nell’accezione europea che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo la definizione di cui       all’art. 2, punto 18 del regolamento UE n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono così venuti meno i dubbi che hanno “rallentato” durante questa fase iniziale la presentazione delle istanze per l’ottenimento del contributo a fondo perduto da parte delle società di capitali. Infatti, lo stesso problema non si è posto nell’ipotesi in cui l’attività d’impresa venga esercitata nella forma di impresa individuale.

 

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