Cosa cambia per le aziende con la proroga dello stato di emergenza e con le proroghe contenute nel decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020? Le indicazioni normative, le varie disposizioni prorogate e l’utilizzo dello smart working.
Come ricordato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio sarebbe stato “incongruo”, con riferimento ai dati che ancora permangono riguardo alla persistenza del virus SARS-CoV-2, non prorogare lo stato di emergenza e sospendere l’efficacia delle misure adottate per la gestione e contenimento del virus in un’emergenza che, nella realtà epidemiologica, ancora persiste.
Ricordiamo che per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d’intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, in Italia il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio. E lo stato di emergenza – come ricordato sul sito della Protezione Civile – “può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia”. In particolare il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), “ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi”.
Ed è dunque con riferimento a questa normativa che nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, ‘prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili’.
E successivamente a questo atto il Governo, con decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di una serie di disposizioni e di misure già adottate per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Il nuovo decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, proroga – dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 – alcune disposizioni di cui a vari decreti legge che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Per capire cosa cambia con la proroga dello stato di emergenza e il decreto-legge n.83, possiamo fare riferimento innanzitutto a quanto indicato nello stesso Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri (Comunicato Stampa n.59 del 30 luglio 2020).
Il Comunicato indica che il decreto, al di là di quanto già indicato sopra, “interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale”.
Inoltre con le proroghe rimangono attive alcune disposizioni:
– le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
– in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
– misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
– per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;
– misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
– per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
– in tema di lavoro agile;
– per l’edilizia scolastica.
In materia di salute e sicurezza si segnala la possibilità da parte del Governo di adottare ancora nuovi DPCM di modifica delle attuali misure vigenti in materia COVID-19.
Ad esempio, con riferimento a quelle previste dal DPCM 11 giugno 2020, la cui efficacia era stata prorogata al 31 luglio 2020, dal DPCM 14 luglio 2020 e che ora viene ulteriormente prorogata, in attesa dell’emanazione di un futuro DPCM. E tra queste misure sono chiaramente comprese quelle che riguardano l’obbligo, tuttora vigente, per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti dei vari protocolli condivisi.
Ricordiamo poi nel dettaglio la proroga al 15 ottobre riguardo all’assimilazione delle mascherine chirurgiche a dispositivi di protezione individuale, con la possibilità di continuare ad utilizzare le stesse in ambito lavorativo per contenere il diffondersi del contagio.
Si fa riferimento in questo caso all’articolo 16 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza … per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale DPI … le mascherine chirurgiche reperibili in commercio …).
La proroga vale poi anche per la possibilità di continuare a produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni con validazione delle stesse da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Inail.
Tra le altre proroghe che riguardano il mondo della salute e sicurezza e dell’organizzazione del lavoro ricordiamo anche il cosiddetto lavoro agile (o smart working), di cui abbiamo trattato nella nostra newsletter n. 65/2020 di ieri, 04/08/2020.