Per usufruire del Superbonus 110%, quando devono essere effettuati i pagamenti? L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2020, spiega che dipende dalla natura dei lavori, cioè se si tratta di un intervento trainante o di uno trainato.
Per ottenere il Superbonus, scrive l’Agenzia delle Entrate, le spese per gli interventi trainanti devono essere sostenute nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, vale a dire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le spese per gli interventi trainati devono soddisfare due condizioni: essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ricordiamo che gli interventi trainanti sono la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari e i lavori di messa in sicurezza antisismica. Gli interventi trainati sono quelli di efficientamento energetico, già agevolati con l’Ecobonus tradizionale, l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e di colonnine di ricarica per le automobili elettriche.
Superbonus 110%, quando si ha diritto alla detrazione
L’Agenzia delle Entrate riporta un esempio pratico. Se un contribuente ha sostenuto le spese per un intervento trainante, come il rifacimento del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, a marzo 2020, non ha diritto al Superbonus 110% perché in quel periodo la detrazione maggiorata non era ancora vigente.
Di conseguenza, non può beneficiare del Superbonus neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici, cioè interventi trainati, neanche se i pagamenti sono stati effettuati dopo l’entrata in vigore del Superbonus, ad esempio a settembre 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, bisogna rifarsi al criterio di cassa, cioè alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, spiega l’Agenzia, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, bisogna rifarsi al criterio di competenza. Le spese devono essere imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
La circolare spiega che i pagamenti delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, tranne gli importi dei corrispettivi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento applicano su tali bonifici una ritenuta d’acconto dell’8%.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.
Per il pagamento dei lavori che usufruiscono del Superbonus 110%, possono essere utilizzati i bonifici già predisposti ai fini dell’Ecobonus o del Bonus ristrutturazioni.