Riprendendo le ultime disposizioni impartite dal Ministero della Salute, pubblichiamo una serie di informazioni per i datori di lavoro che ricevono lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie.
Le prescrizioni sono aggiornate al 14 agosto 2020.
Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:
È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
oppure
Inoltre devono:
L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:
(Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio).
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.
E’ consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico, ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.
Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli Esteri).
Dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.
Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia.
Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 ore o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:
– febbre ≥ 37,5°C e brividi;
– tosse di recente comparsa;
– difficoltà respiratorie;
– perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto;
– raffreddore o naso che cola;
– mal di gola;
– diarrea (soprattutto nei bambini);
– contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
– Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
– Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera;
– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
– Andorra, Principato di Monaco;
– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
– Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.
L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione.
Autodichiarazione
Crociere
Sono ripresi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana dal 15 agosto 2020 nel rispetto delle linee guida allegate al DPCM 7 agosto 2020.