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LAVORATORI FRAGILI E SORVEGLIANZA ECCEZIONALE: STOP DAL 1° AGOSTO

 

02 Set 2020

Mancano indicazioni ministeriali e quindi di prassi INPS e INAIL su due provvedimenti in tema di protezione sanitaria delle categorie a rischio per il COVID 19, “dimenticati” nel decreto che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e la normativa connessa. Si tratta in particolare:

  • della speciale indennità INPS assimilata al ricovero ospedaliero per le assenze dei lavoratori disabili o con patologie croniche e immunodepressive e
  • della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista a carico dei datori di lavoro, tramite INAIL, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Ma vediamo più in dettaglio.

Con il decreto Cura Italia, all’art 26, il Governo aveva stabilito che i lavoratori pubblici e privati disabili con certificazione di gravità o con patologie croniche (immunodepressione, terapie salvavita, ecc) andavano tutelati in modo particolare durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. E’ stata quindi prevista la possibilità di assenze dal lavoro con trattamento economico equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre la conversione in legge ha semplificato la procedura prevedendo fosse sufficiente una certificazione sanitaria rilasciata dai medici di base, senza bisogno di ricorrere al certificato di malattia ordinario. La misura è formalmente scaduta il 31 luglio scorso, in quanto il decreto 83/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da quella data al 15 ottobre, non cita l’art. 26 del DL 18/2020, dedicato appunto all’agevolazione per i lavoratori disabili o portatori di patologie.

Inoltre l’INPS incaricato dell’erogazione dei trattamenti economici fino al limite di 380 milioni, non ha ancora dato indicazioni nè dettagli sulla platea di lavoratori interessati, nè sulle modalità di recupero nei flussi Uniemens. I datori di lavoro  ad oggi sono chiamati ad anticipare tali costi.

 

Stessa dimenticanza riguarda la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.

La sorveglianza, prevista dall’articolo 83 del DL 34/20 a partire dal 19 maggio, deve essere effettuata dal medico competente o da un medico Inail.

Anche in questo caso la mancata specificazione della proroga di quest’obbligo, connessa al prolungamento dello stato di emergenza, fa sì che formalmente la sorveglianza sanitaria eccezionale non sia più dovuta dal 1° agosto. Cosa difficile da credere nel contesto attuale. Potrebbe trattarsi in realtà di un vero semplice errore formale, sanabile anche retroattivamente da un provvedimento ministeriale. Infatti in un altro punto del DL 83, si proroga il diritto di smart working per i lavoratori «maggiormente esposti a rischio di contagio» secondo quanto accertato «nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto». A questo proposito Inail ha fatto sapere di essere in attesa di indicazioni ministeriali per iniziare il servizio di supporto alle aziende prive di medico competente.

 

 

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