E’ stata pubblicata venerdì 4 settembre una Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e lavoratrici fragili nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID 19.
La Circolare fornisce in particolare precise indicazioni operative in merito:
– alla definizione di lavoratori fragili (età e patologie invalidanti)
– alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.
Per questi lavoratori il “Protocollo condiviso del 24 aprile” sulle modalità di lavoro in relazione all’epidemia di Covid 19 e il decreto Rilancio 34/2020 hanno previsto la possibilità di richiedere al datore di lavoro alcune misure di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio, in ragione dell’esposizione al rischio di Coronavirus; in particolare in presenza di patologie come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche.
Per tale sorveglianza è necessario da parte dei lavoratori presentare la documentazione medica attestante la patologia.
La visita di accertamento potrà essere effettuata presso:
– strutture INAIL;
– aziende sanitarie locali;
– strutture universitarie di medicina del lavoro.
Il datore di lavoro dovrà fornire specifiche informazioni sulle mansioni espletate dal lavoratore e sulla postazione di lavoro e sull’aggiornamento del DVR – documento di valutazione dei rischi aziendale.
Importante in particolare la specificazione che l’età superiore a 55 anni non è requisito che da solo possa essere indicativo di “fragilità” ma lo diventa in presenza di altre patologie immunodepressive o cardiovascolari o metaboliche.
Il tema è stato particolarmente discusso negli ultimi giorni in relazione alla imminente entrata in servizio dei lavoratori della scuola in particolare docenti di età superiore ai 55 anni dai quali sono arrivate numerosissime richieste di esonero dal servizio per i rischi collegati alla pandemia.
Il Ministero della Salute afferma invece che non c’è alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità”.