L’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito all’interno della Circolare n 25 del 20 agosto 2020 chiarisce come vada calcolato il termine entro il quale gli atti sono definibili, ed in particolare dice che per il combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell’art 149 occorre fare riferimento ai termini di versamento previsti ordinariamente e originariamente scadenti all’interno del lasso temporale 9 marzo 31 maggio 2020, senza considerare le precedenti misure di differimento tra cui quella dei 64 giorni.
Se, infatti, se ne tenesse conto, si ridurrebbe l’arco temporale per godere del beneficio limitando la sua applicazione a quelli per i quali i versamenti sarebbero scaduti dal 12 maggio al 31 maggio.
Ma facciamo il punto così come chiarito dalla stessa circolare.
L’art. 149 del Decreto Rilancio ha previsto una sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di:
– atti di accertamento con adesione;
– Conciliazione;
– rettifica e liquidazione;
– recupero dei crediti di imposta.
In particolare, i commi 1 e 2 hanno previsto la proroga al 16 settembre dei versamenti della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte dei versamenti relativi a mediazioni, conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione, per i quali non è applicabile l’art. 15 del DLgs n 218/97, con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
In sostanza questa sospensione è una misura ulteriore rispetto a quanto previsto dagli art. 83 del DL n. 18/2020 e dall’art. 36 del DL n. 23 relativa alla sospensione dei termini processuali.
Il comma 3 dello stesso articolo proroga invece, sempre al 16 settembre, il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria (per gli atti di cui al comma 1 suddetti ma anche per quelli definibili ai sensi dell’art 15 del DLgs n 218) purché i termini siano scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
La proroga, ai sensi del comma 4, è applicabile anche alle somme rateali inerenti questi atti e scadenti nel periodo suddetto.
Il comma 5 ha invece introdotto una possibile dilazione in quattro importi in luogo del pagamento in una unica rata entro il 16 settembre, il cui primo pagamento partirà proprio dal 16.
Nel medesimo quesito si domandava inoltre se nel calcolo del temine vada considerato anche il differimento di 60 giorni nel caso di presentazione della istanza IPEA/IPEC (istanza di scomputo delle perdite pregresse) prevista nell’ambito del procedimento di accertamento e nella ipotesi di accertamento con adesione.
L’Agenzia risponde che qualora la scadenza del versamento degli importi rideterminata a seguito della suddetta istanza, tenuto conto della sospensione di 60 giorni del termine di impugnazione, ricada nel periodo 9 marzo 31 maggio 2020, allora il versamento si intende prorogato al 16 settembre.