Venerdì 11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 302831/2020 del Direttore Ernesto Maria Ruffini con il quale si forniscono indicazioni sulla misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art 125 del Decreto Rilancio).
La percentuale del credito di imposta fruibile è pari al 15,6423%, ciò vuol dire che l’ammontare massimo fruibile è dato da:
– il credito di imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata all’Agenzia (ai sensi del Provv. n 259854 del 10 luglio 2020) moltiplicata per 15,6423%.
Questa percentuale, secondo quanto riporta il comunicato della stessa Agenzia “è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro.”
Secondo quanto disposto dall’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’ammontare del credito d’imposta per sanificazioni non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.
Ricordiamo che per fruire del credito in questione bisognava presentare una domanda entro il 7 settembre scorso secondo le modalità previste dal Provvedimento dell’Agenzia n. 259854.
Il credito in oggetto può essere utilizzato oppure ceduto secondo le modalità e i termini stabiliti ai punti 5 e 6 del Provvedimento 259854 del 10 luglio ossia:
– il credito di imposta in relazione alle spese effettivamente sostenute può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento delle spese; ovvero in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (punti 5.5. e 5.6 del Provvedimento n. 259854);
– art. 122 del DL n. 34 il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione è a cura del cedente a partire da lunedì 14 settembre. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito (punti 6.1, 6.2, 6.3 del Provvedimento n. 259854).