Con Risposta a interpello n 318 del 7 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole al diritto di fruire del credito di imposta per botteghe e negozi in caso di contratto di concessione di immobile pubblico, anche se non si tratta di contratto di locazione “tipico”.
L’istante è titolare di un contratto di concessione di un immobile che è bene pubblico, per il quale paga un canone annuo con rivalutazione ISTAT e con previsione dell’indennità per il conduttore al momento del rilascio.
L’immobile è classificato con categoria catastale C1 e il concessionario vi svolge attività di pelletteria ed accessori tra quelle soggette al lockdown, ossia obbligo di chiusura durante la pandemia poiché ritenuta non essenziale.
L’istante evidenzia che esistono condizioni di incertezza in merito al “nomen juris” del contratto in quanto le disposizioni richiamate dal DL n. 18/2020 non fanno distinzione in merito ai rapporti contrattuali che godono del beneficio previsto dal decreto (ex art. 65 ossia credito botteghe e negozi).
Egli però ritiene di poter fruire del credito di imposta del 60% sul canone di locazione corrisposto nel mese di marzo, in quanto il rapporto di concessione di cui è titolare è assimilabile alla locazione ai sensi del DPR 296/2005 e cita quanto segue “…qualora si tratti di beni del patrimonio disponibile, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen juris deve ritenersi, invece, che le parti abbiano dato vita ad un rapporto privatistico di locazione”
L’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole alla fruizione del credito di imposta in oggetto facendo però riferimento alla Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 con la quale si fornivano chiarimenti in merito al credito di imposta disciplinato dall’art 28 del DL. 34/2020 ovvero del Decreto Rilancio.
L’Agenzia ritiene applicabile questi chiarimenti anche al credito di imposta previsto dall’art 65 oggetto dell’interpello, e precisa che i canoni per i quali spetta il credito d’imposta dell’art.24 del DL Rilancio (e quindi anche a quelli per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia), “devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili (di cui si dirà di seguito) avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti”.
Sempre nella circolare in questione si parla anche di leasing operativo avente la stessa funzione economica del contratto di locazione tipico. L’Agenzia per i suddetti riferimenti, di prassi, perciò esprime parere favorevole alla fruizione del credito di imposta anche al caso di specie in quanto, a prescindere dalla qualificazione del contratto, essa ha la medesima funzione economica del contratto di locazione tipico per cui spetta l’agevolazione.
L’istante potrà fruire del credito del 60% per i canoni versati nel mese di marzo 2020 previsti dal contratto di concessione di cui è titolare.