Con Risposta ad Interpello 10 settembre 2020, n. 329, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del cd. “Superbonus del 110%” (art. 119, D.L. n. 34/2020) per interventi effettuati su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare 8 agosto 2020, n. 24, ha sottolineato che nel caso di un edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, la maxi detrazione non è applicabile agli interventi realizzati:
sulle parti comuni;
sulle singole unità,
in quanto non si tratta di condominio.