Il credito di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (ex art 28 del DL n 34/2020) spetta anche per gli immobili non accatastati/accatastabili in quanto ciò che rileva ai fini della fruizione del bonus è la destinazione dell’immobile.
Questo è quanto specifica l’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n. 364 del 16 settembre 2020 chiarendo anche che un particolare inquadramento immobiliare non è di per sé “dirimente ai fini agevolativi”.
L’istante svolge effettivamente in quell’immobile una delle attività indicate al paragrafo 3 della Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 che ha delineato l’ambito oggettivo per godere della agevolazione.
L’istante, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 28 del Decreto Rilancio aggiunto in sede di conversione, potrà anche cedere il suo credito: “in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.
L’istante ha un regolare contratto di locazione per un immobile non accatastato/accatastabile dove svolge una attività commerciale.
La sua attività ha subito a causa del lock- down una riduzione del fatturato ben superiore al 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Egli evidenzia come l’art. 28 abbia previsto un credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e come la Circolare n 14/E del 6 giugno 2020 abbia specificato che lo stesso credito possa anche essere ceduto al locatore.
L’istante chiede appunto se possa usufruire del bonus sui canoni di locazione e se possa anche cederlo alla società locatrice dell’immobile dove svolge la sua attività commerciale.
Egli nella sua soluzione interpretativa al fine di poter avere il bonus cita:
– l’art 3 della Costituzione ossia il principio di uguaglianza in esso contenuto. Egli ritiene che per tale principio non si possa ammettere solo una parte delle attività commerciali ad un beneficio legato alla crisi che ha coinvolto e danneggiato tutti i conduttori di immobili ad uso non abitativo;
– il Decreto Rilancio e la Circolare n 14/E del 2020, i quali non escludono espressamente i contratti di locazione di immobili extraterritoriali (l’immobile è di proprietà dello Stato del Vaticano).
In presenza degli altri presupposti previsti dall’agevolazione, secondo l’Agenzia, l’istante potrà usufruire del bonus anche se il negozio non risulta in Catasto e, aggiunge che se preferisce, può “passarlo” al locatore. Ricorda l’Agenzia che con Provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio del Direttore delle Entrate sono state anche definite le modalità di comunicazione della cessione del credito in oggetto.