Si può ottenere il bonus mobili quando si acquista un immobile dall’impresa che lo ha ristrutturato, ma solo a determinate condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad una lettera inviata da un contribuente.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra gli interventi edilizi che consentono di usufruire del bonus mobili, rientrano quelli di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.
La possibilità di usufruire del bonus mobili non solo nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati autonomamente, ma anche per quelli effettuati dalle imprese, è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E/2020 dello scorso 8 luglio, con cui sono state fornite le indicazioni per la dichiarazione dei redditi.
Per ottenere il bonus mobili, la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui vengono acquistati i mobili o gli elettrodomestici.
Quando i mobili o gli elettrodomestici devono arredare una unità immobiliare situata in un immobile completamente ristrutturato dall’impresa, per ottenere la detrazione fiscale, l’acquisto di tali mobili deve essere successivo all’acquisto o all’assegnazione dell’immobile.
Non conta, invece, la data del compromesso. Se, quindi, i mobili sono acquistati dopo il compromesso, ma prima della stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, non si può ottenere il bonus mobili.