Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2020 registrato alla Corte di Conti è stata riconfermata anche per quest’anno la riduzione contributiva dell’11,50% (prevista dalla legge 244/95) a favore dei datori di lavoro edili per i periodi di paga relativi al 2020, applicabile sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici, per gli operai a tempo pieno.
Sono interessate:
– le imprese del settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
– le imprese del settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305.
Sono sempre escluse invece le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.
E’ necessario che i datori di lavoro siano in possesso del DURC e privi di condanne passate in giudicato negli ultimi 5 anni per violazioni in materia di salute sicurezza sul lavoro.
Come detto, la riduzione contributiva si applica agli operai (inclusi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, 40 ore settimanali, che possono essere sia effettive che raggiunte con contribuzione versata sulla base dell'”imponibile virtuale”, nel caso di alcune specifiche assenze definite “contrattuali” (malattia, maternità, assenze per malattie del bambino, infortunio, malattia professionale, donazione sangue, congedo matrimoniale, ferie e riposi annui, Cig ordinaria e cariche sindacali ed elettive, permessi sindacali non retribuiti, aspettative per i tossicodipendenti e altre motivazioni previste dal Ccnl ad esempio, servizio militare, corsi di formazione non retribuiti).
Sono esclusi:
– i lavoratori a tempo parziale,
– lavoratori con contratto intermittente,
– lavoratori con contratti di solidarietà,
– lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive.
La riduzione va richiesta in forma telematica all’INPS che dovrebbe come ogni anno, a breve, emanare una specifica circolare per dettagliare il modello e le modalità di invio.