I soggetti ISA e forfettari che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%, potranno effettuare il pagamento delle imposte scadute il 20 agosto, entro venerdì 30 ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,8% senza applicazione delle sanzioni.
Lo ha previsto un emendamento al DL Agosto approvato il 2 ottobre, con il quale si dispone che i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del Dpcm del 27 giugno 2020, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo Dpcm del 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.
In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati.
Come evidenziato nella relazione tecnica all’emendamento, sulla base dei versamenti risultanti al 31 agosto e con riferimento ai dati della fatturazione elettronica aggiornati a tutto giugno è stata selezionata la platea di contribuenti interessata dalla norma, individuando 104.338 contribuenti che presentano un calo di fatturato uguale o superiore al 33% rispetto al 2019.
Ricordiamo che con il Dpcm del 27 giugno 2020, i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, avevano potuto beneficiare della proroga del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA in scadenza il 30 giugno, al 20 luglio senza corresponsione di interessi, potendo quindi essere effettuati:
– entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
– dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I soggetti che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020, sono:
– i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
– i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
– i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.
Ora, con l’approvazione dell’emendamento al DL di agosto, coloro che non hanno effettuato il pagamento entro il 20 agosto, nel caso in cui abbiano registrato nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell’anno precedente, potranno effettuare il pagamento delle imposte in scadenza il 20 agosto entro il 30 ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,8%.
Da ultimo facciamo presente che sempre il DL agosto, con l’art. 98, aveva già previsto sempre per i soggetti sopra indicati e alle stesse condizioni (calo del fatturato) la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.