Con Risposta ad Interpello 5 ottobre 2020, n. 440, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità del credito d’imposta per canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo e a contratti di affitto d’azienda, ex art. 28, D.L. n. 34/2020, nel caso di versamento anticipato del canone.
Nel caso di specie, un titolare di attività a carattere stagionale ha pagato in anticipo, all’atto di sottoscrizione del contratto di affitto d’azienda avvenuto nel dicembre 2019, i canoni di locazione relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la Circolare n. 14/2020 ha precisato che nel caso di versamento anticipato del canone, vanno individuate le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio, parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quindi, il titolare dell’attività a carattere stagionale può fruire del credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio, calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione.
L’Agenzia segnala inoltre che nel caso di specie essendo stato trasferito il possesso dell’azienda nel dicembre 2019, il calcolo della riduzione del fatturato, ex comma 5, art. 28, D.L. n. 34/2020, va effettuato dal soggetto avente causa del trasferimento confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio, rispetto al fatturato dell’azienda trasferita riferibile ai medesimi periodi del 2019, anche se nei predetti periodi l’azienda era in possesso del dante causa.