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MASCHERINE, TERMOMETRI E DISPOSITIVI ANTI-COVID: QUANDO SPETTA L’IVA AGEVOLATA

20 Ott 2020

Il periodo di pandemia ha generato ulteriori necessità di produzione di quei dispositivi necessari a combattere il contagio o la malattia da Covid-19.

Di qui la volontà del legislatore di agevolare dal punto di vista fiscale i produttori e utilizzatori di questi dispositivi utili a livello di comunità per consentire il contenimento del contagio.

Il 15 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha diffuso sul proprio sito la Circolare n 26/E con chiarimenti riguardanti l’applicazione dell’art.124 del Decreto Rilancio.

La Circolare contiene numerose risposte a quesiti di contribuenti e associazioni di categoria.

L’art. 124 prevede che alla Tabella A parte II bis allegata al DPR 633/72 dopo il numero 1-ter venga aggiunto l’1-ter-1 contenente un elenco tassativo di beni oggetto di agevolazione IVA.

Le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’IVA con diritto alla detrazione.

Le cessioni invece effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 hanno una aliquota IVA del 5%.

Pertanto, riepilogando, il regime Iva agevolato previsto dall’art. 124 del DL 34/2020 è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché in qualunque stadio di commercializzazione e

– potranno essere ceduti in esenzione da Iva fino al             31 dicembre 2020,

– e con aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021.

 

SOLO i prodotti espressamente contemplati dalla norma.

 

Si tratta di beni necessari per contrastare il diffondersi del COVID-19, pertanto per avere diritto al regime di favore le cessioni di tali beni devono rispettare le finalità sanitarie. Alcuni di questi beni sono utilizzabili anche per altre finalità, per cui è bene precisare che la finalità sanitaria dovrebbe essere desumibile dall’acquirente o dal suo settore di attività.

L’esenzione transitoria introdotta dal comma 2 fino al    31 dicembre 2020 non pregiudica la detrazione in capo al soggetto cedente né pertanto, influenza il calcolo del pro-rata (di cui all’art.  19-bis del DPR 633/72).

In merito alla esenzione transitoria introdotta dal comma 2 dell’art. 124 la relazione illustrativa al decreto ha chiarito che “…fino al 31 dicembre 2020, [n.d.r. considera le cessioni dei beni ivi elencati]…esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.

La Circolare, chiarisce alcune definizioni di questi dispositivi, ma prima di vederne alcune è bene sottolineare che l’elenco è tassativo e in merito alla tassatività si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 12/D del 30 maggio 2020 che ai fini delle importazioni dei beni in commento, ha individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto di agevolazione IVA cui è stato associato in TARIC il codice addizionale.

Oltre alle importazioni sono soggette allo stesso trattamento anche gli acquisti intra-UE dei beni di cui al comma 1           dell’art.124.

Come si vede il regime di favore ha un ambito soggettivo molto ampio. In merito all’ambito oggettivo valgono considerazioni analoghe e infatti, l’agevolazione IVA è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni in questione, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16 del decreto iva.

Per riportare un esempio citato nel documento di prassi, la fornitura di un ventilatore polmonare in locazione finanziaria sarà:

– esente iva fino al 31 dicembre 2020;

– imponibile con IVA al 5% se effettuata a decorrere dal 1 gennaio        2021.

È importante riportare che la Circolare in oggetto asserisce che la genericità della norma, rendendo molto ampio l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, la rende sovrapponibile ad altre disposizioni che prevedono analoghe o simili discipline.

Si riportano ora le definizioni di termometro e mascherina date dall’Agenzia e per la quale un dispositivo avente le stesse caratteristiche godrà della agevolazione IVA:

– il Ministero della Salute con le note n. 3662 e 3663 del 9 giugno ha precisato che sono termometri tutti quelli, compresi i termo scanner, per la misurazione della temperatura corporea;

– sono agevolabili le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 in quanto secondo il rapporto del Ministero sul Covid-19 solo queste mascherine sono strumenti idonei di prevenzione del contagio con il virus e sono dispositivo di protezione individuale DPI. Per essere sicure le mascherine chirurgiche devono essere prodotte rispettando la norma tecnica UNI EN 14683:2019, mentre quelle Ffp2 eFfp3 devono rispettare le norme tecniche UNI EN 149:2009.

 

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