Una delle conseguenze della nuova ondata di contagi del virus SARS-CoV-2, al di là degli aspetti sociali, economici e sanitari dell’emergenza COVID-19, è la maggiore difficoltà a comprendere, anche in termini di regole e precauzioni da adottare, quali siano oggi le normative emergenziali vigenti. Normative che, come abbiamo visto con gli ultimi decreti-legge e DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), hanno alzato la soglia di allarme – giustificata dall’impennata dei contagi – e, conseguentemente, inasprito le misure di contenimento.
Ci soffermiamo oggi sulle misure generali per il settore del commercio al dettaglio con riferimento a quanto contenuto nel DPCM del 13 ottobre 2020.
Il DPCM 13 ottobre 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’” – in realtà, riguardo alle attività commerciali al dettaglio, non reca particolari modifiche rispetto a quanto già contenuto nell’ancora vigente DPCM del 7 agosto 2020.
Riprendiamo il punto dd) del comma 6 dell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) del DPCM del 13 ottobre, punto che non è stato modificato dal DPCM del 18 ottobre.
Si indica che le attività commerciali al dettaglio “si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11”.
In particolare l’allegato 11 contiene le seguenti “misure per gli esercizi commerciali”:
Come abbiamo visto il DPCM fa riferimento anche a un altro allegato, l’allegato 10, che contiene anche i “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”.
Nell’allegato si indica che nel contesto dell’emergenza COVID-19, “relativa-mente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti, documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti”. E al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive “è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il ‘Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’ aggiornato al 24 aprile 2020”.
Inoltre “i principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
Inoltre “per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
Infine, dopo aver ricordato il necessario rispetto del già citato Protocollo condiviso e delle eventuali specifiche indicazioni regionali, ricordiamo anche le misure elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenute con il documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” (allegato 9 del DPCM 13 ottobre 2020).
Queste le indicazioni contenute:
– “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
– In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
– Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
– Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
– Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
– I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
– L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
– Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
– Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
– La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche”.