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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA DAL 15 OTTOBRE POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE

 

20 Ott 2020

E’ finalmente attiva la possibilità di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello denominato: comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Con tale modulistica, da inviare rigorosamente in via telematica sarà possibile porre in essere due, fra le tre scelte alternative previste in materia di interventi sugli immobili.

Infatti, nel rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, nel caso di interventi edilizi sugli immobili, qualunque sia la percentuale del beneficio, il contribuente ha la facoltà di detrarre dall’imposta lorda una determinata percentuale di spesa (dal 50% al 110% sulla base di quanto stabilito dalla norma).

In alternativa alla detrazione, il contribuente può decidere, ai sensi dell’art. 121, DL 34/2020 di adottare due comportamenti alternativi fra loro:

– cedere l’ammontare della detrazione ad un soggetto terzo, compresi gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione, i quali, al netto delle spese di gestione della pratica e di un tasso di sconto, permetteranno al contribuente di monetizzare immediatamente un beneficio fiscale che diversamente verrebbe interamente percepito in 5 o 10 anni,

– optare per la richiesta uno sconto in fattura, da parte del fornitore o dei fornitori che hanno effettuato i lavori sugli immobili.

 

Le differenze

Nel caso della cessione della detrazione, l’operazione deve avvenire per l’intero ammontare della detrazione, non è quindi possibile per il contribuente, scegliere un metodo misto composto da cessione/detrazione in dichiarazione.

Ciò è invece possibile nel caso in cui il contribuente opti per la richiesta dello sconto in fattura. In tale caso la misura dello sconto potrà essere concordata fra contribuente e fornitore ed avrà come massimo limite quello della detrazione. Misure inferiori di sconto in fattura rispetto alla detrazione massima fruibile, permetteranno al contribuente di poter completare il beneficio facendo valere la somma residua in dichiarazione dei redditi a titolo di detrazione.

Se da un lato, in caso di cessione o sconto, il contribuente può beneficiare di un immediato ritorno della detrazione, senza dovere aspettare la tempistica fiscale di 5/10 anni in funzione della tipologia di detrazione, sul versante di colui che acquisisce il credito o concede lo sconto, matura un credito d’imposta da utilizzare in compensazione orizzontale nel modello F24. Tale credito deve venire ripartito in quote annuali costanti pari alla durata che avrebbe avuto la detrazione se fosse stata fatta valere in origine da colui che ne era inizialmente il titolare.

 

Gli interventi per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura

 

Il citato art. 121, DL 34/2020, ammette che vengano cedute o scontate le detrazioni relative a:

  1. tutti gli interventi che danno diritto al superbonus del 110%;
  2. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16bis, lett. a) e b), TUIR);
  3. tutti gli interventi connessi al risparmio energetico diversi da quelli che possono godere del superbonus del 110%;
  4. tutti gli interventi connessi al sismabonus;
  5. il bonus facciate;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  7. installazione di pannelli fotovoltaici (art. 16bis, co.1, lett. h)).

 

Le tempistiche

A regime i contribuenti dovranno comunicare telematicamente la loro opzione entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello di sostenimento della spesa.

Per le sole spese sostenute nel 2020, data l’entrata in vigore in corso d’anno della norma, la finestra di comunicazione va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.

Obbligato alla comunicazione è il beneficiario della detrazione, cioè colui che sarebbe stato il destinatario iniziale della stessa, se avesse fatto valere il beneficio in dichiarazione dei redditi.

Da ricordare inoltre che, nel caso di cessione o sconto in fattura connessi alle detrazioni originate dal superbonus del 110%, il soggetto obbligato alla presentazione del modello, sarà anche obbligato a richiedere ad un professionista abilitato l’apposizione del visto di conformità.

 

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