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SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO DIFFERITA AL 31 DICEMBRE

 

27 Ott 2020

Il Decreto legge del 20.10.2020 n. 129, ha differito ulteriormente al 31 dicembre 2020 (precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dall’articolo 99 del Decreto Agosto) il termine finale di sospensione di versamenti, di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Ricordiamo infatti che il “Decreto Rilancio” Decreto Legge n. 34/2020 aveva introdotto diverse novità in materia di riscossione, in particolare, veniva prevista la sospensione fino al 31 agosto (ora 31 dicembre) dei termini di versamento derivanti da:

  • cartelle di pagamento,
  • avvisi di addebito
  • e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

Con la recente modifica, sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione scadenti dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 31.01.2021. Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.

E’ da segnalare, che il DL n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020; resta pertanto confermata la scadenza del 10 dicembre 2020, quale termine ultimo entro il quale, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00

Sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

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