Con Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del credito di imposta di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone mensile a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione, con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020.
L’Agenzia sottolinea che il contratto di sublocazione, disciplinato dagli artt. 1594 e 1595, C.c. e dalla L. n. 392/1978, da un punto di vista civilistico è strettamente dipendente da quello di locazione principale. Quindi, l’ASD può beneficiare dell’agevolazione ex art. 28, Decreto Rilancio, con riferimento al contratto di sublocazione, purché sussistano le condizioni previste dalla norma.