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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 145 DEL 26 OTTOBRE 2020.

Riceviamo e trasmettiamo dalla Regione del Veneto

 

28 Ott 2020

A seguito della sottoscrizione del Dpcm dello scorso fine settimana anche la giunta regionale del Veneto ha emanato un’ordinanza della quale di seguito indichiamo i punti essenziali.

  1. Attività scolastica. Formazione professionale
  2. Dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti.
  3. Per gli istituti di cui al punto precedente, è raccomandata l’applicazione dell’attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime.
  4. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) e della raccomandazione di cui al punto 2) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
  5. E’, comunque, sempre garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata, mentre sono favoriti i percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi (cd. alunni “fragili”), secondo quanto previsto dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e successive modifiche.
  6. A decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di attività di laboratorio e pratiche e con priorità per le classi prime. Si suggerisce il ricorso alla didattica digitale integrata per il 75% degli studenti e si invita a riservare la quota parte di didattica in presenza alle attività laboratoriali che risultano difficilmente compatibili con la didattica digitale integrata complementare.

  1. Mense per lavoratori

In attuazione della lett. ee) dell’art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell’allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche.

L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

  1. Disposizioni finali

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del Decreto-Legge 25 marzo     2020, n. 19 e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

 

 

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