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NUOVA CASSA INTEGRAZIONE DECRETO RISTORI

03 Nov 2020

Giunge con il Decreto Ristori DL 137/2020 un primo rinnovo di 6 settimane degli ammortizzatori sociali (dovrebbero arrivarne altre con la Legge di Bilancio 2021) da utilizzare entro il 31 gennaio. Si rinnova anche il blocco licenziamenti per le aziende che li utilizzano e l’esonero contributivo di 4 settimane invece per chi rinuncia.
Inoltre la cassa integrazione sarà gratuita anche per le aziende dei settori interessati dalle restrizioni dell’ultimo DPCM. Prima scadenza domande: 30 novembre 2020.
La norma presenta qualche incongruenza (ad esempio non c’è notizia della CISOA per le aziende agricole), che si spera l’INPS, senza gli usuali ritardi, chiarisca a breve in una circolare di istruzioni.
Ma andiamo con ordine e vediamo in sintesi quanto previsto all’art. 12 del Decreto Ristori:

Trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per COVID-19, che hanno esaurito le settimane già garantite dai decreti precedenti, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e CIG in deroga:
per una durata massima di sei settimane,
da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati a seguito del Decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020, rientrano in queste sei settimane.
Hanno diritto:

  • i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane del DL 104/2020;
  • i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24/10/2020, di limitazione delle attività economiche per l’emergenza COVID-19.

È richiesto il versamento dei seguenti contributi addizionali, già utilizzati per la cassa integrazione del Decreto Agosto:

  1. al 9% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. al 18% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale;
  3. nessun contributo invece per i datori di lavoro:
  • che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%,
  • che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1.1.2019, e
  • i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020.

La domanda va presentata all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2020. È necessario presentare autocertificazione sul fatturato per l’individuazione del contributo dovuto. In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati entro la fine del mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dal provvedimento. In sede di prima applicazione, il termine è fissato al 30 novembre 2020, ma per le domande relative ai periodi tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissato al 31 ottobre 2020 (specificazione da chiarire).
I Fondi di solidarietà (D.Lgs. 148/2015) seguiranno le stesse procedure per l’erogazione degli assegni di solidarietà. Il concorso del bilancio dello Stato a questo fine è stabilito ad un massimo di 450 milioni di euro per l’anno 2021 da assegnare ai rispettivi Fondi con decreto ministeriale.

Blocco licenziamenti per le aziende che utilizzano la cassa integrazione
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento economico individuale e collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Restano esclusi dal blocco:

  • i casi di personale impiegato in appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore,
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività conseguenti alla messa in liquidazione,
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento NASPI,
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale
Si riconferma che in via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL.
I datori di lavoro che hanno richiesto e non goduto periodi di esonero a seguito del Decreto Agosto, possono rinunciare e contestualmente presentare domanda per i nuovi periodi previsti dal Decreto Ristori.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

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